L’obbligo di formazione non si esaurisce nel passaggio formale di conoscenze teoriche e pratiche al dipendente: il datore di lavoro deve verificare anche che esse siano divenute patrimonio acquisito in concreto. Così afferma la Cassazione Penale in una sentenza su un caso di infortunio di un lavoratore inesperto.
Secondo la Cassazione il datore di lavoro risponde penalmente della mancata fornitura e formazione all’uso dei DPI anche nel caso di infortunio verificatosi durante un’attività non preventivata né prevista dal Piano Operativo di Sicurezza, sempre che il rischio sia prevedibile e connesso al tipo di lavoro svolto.
Il lavoratore più anziano e più esperto che non interviene per rimuovere le possibili cause di pericolo risponde dell’infortunio del collega, anche se l’azione imprudente era stata concordata tra i due: così ha deciso la Cassazione Penale.
Non esistono mansioni che comportino la necessità di accettare rischi per la salute dei lavoratori e per le quali il datore di lavoro sia esonerato dall’obbligo di protezione: è quello che afferma la Cassazione Civile su un caso di spondilo-artrosi cervico-lombare con ernie discali multiple di un ferroviere.
Il risarcimento del danno morale ed esistenziale ai parenti di un lavoratore deceduto per infortunio è dovuto fino a prova contraria: l’indifferenza dei parenti deve essere provata, non può essere presunta sulla base della mancata convivenza o della residenza all’estero.
Il Regolamento 2018/1513 del 10 ottobre 2018 ha modificato l’Allegato XVII all Regolamento REACH: dal 1 novembre 2020 vietata l’immissione sul mercato di capi di abbigliamento contenenti 33 sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione in misura superiore ai limiti stabiliti dalla Commissione UE.
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