La Cassazione Penale ha affermato la responsabilità penale di un RSPP in caso di infortunio causato da insufficiente formazione, trattandosi di una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare e dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione da parte del datore di lavoro delle necessarie iniziative formative.
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha adottato due delibere, entrate in vigore il 19 luglio scorso, con le quali ha introdotto diverse novità in materia di Responsabili tecnici per la gestione dei rifiuti.
Il Regolamento 2019/957 dell’11 giugno 2019 ha modificato l’Allegato XVII al Regolamento REACH: dal 2 gennaio 2021 vietata la vendita al pubblico di spray contenenti silanetriolo e i suoi derivati (TDFA); i prodotti analoghi per uso professionale dovranno recare in modo chiaro e indelebile la dicitura “Letale se inalato”.
L’adeguatezza e l’efficacia dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 non possono essere escluse solo perché si è verificato un incidente o si è riscontrata la presenza di «insidie pericolosissime»: accolto il ricorso del datore di lavoro di una multinazionale.
Secondo la Cassazione Civile l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro non è necessariamente correlato all’adozione di misure di sicurezza imposte dalle leggi e dai regolamenti: l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare anche le misure di sicurezza cosiddette “innominate”, suggerite da conoscenze sperimentali e tecniche, da standard di sicurezza normalmente osservati o da altre fonti analoghe.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rispondendo a un quesito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, si è espressa sui limiti alla liceità della tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico.
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