A pochi giorni dall’entrata in vigore delle modifiche di aprile scorso, il Ministero dell’Interno vara un’ulteriore revisione sostanziale del Codice Prevenzione Incendi.
La Cassazione Penale ha confermato la condanna dell’esercente di un locale pubblico per un infortunio occorso a un cliente: il capo d’accusa era “lesioni personali colpose con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
La Cassazione Penale ha stabilito che i giudici di merito, prima di condannare una società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, devono accertare preliminarmente l’esistenza, la conformità e l’effettiva attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dalla norma.
Per affermare la responsabilità del datore di lavoro, in caso di infortunio subito da un lavoratore correttamente formato e informato, con violazione delle norme di prevenzione aziendale, è necessario verificare puntualmente l’eventuale instaurazione, nella concreta situazione, di una prassi aziendale di tolleranza delle condotte pericolose.
L’utilizzo, anche complementare e sussidiario, di attrezzature meccaniche è sufficiente per giustificare l’aumento del premio dovuto all’Inail: basta la loro presenza nello svolgimento dell’attività.
La Norma definisce criteri, strumenti e metodologie per il processo di asseverazione della bontà dei Modelli di Organizzazione e Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (MOG-SSL) da parte degli Organismi Paritetici, a supporto di quanto previsto dall’art. 51 del D.lgs. 81/2008.
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