La Cassazione Penale conferma che non è sufficiente l’assenza di un modello di organizzazione per condannare una società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ma è necessario che l’autore del reato abbia violato la normativa con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, anche se il risparmio non si realizza, o si sia verificata la violazione sistematica delle norme antinfortunistiche con qualche oggettivo vantaggio per l’ente, anche se non voluto dall’autore del reato.
La Cassazione Penale assolve un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, precedentemente condannato in appello per omicidio colposo, e ribadisce che il RSPP non è destinatario di poteri decisionali, né operativi, né di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle modalità di lavoro.
Dal 17 dicembre 2019 è possibile consultare attraverso l’applicativo ”Cruscotto infortuni” anche i dati riguardanti le comunicazioni d’infortunio a fini statistici.
La Cassazione Penale ribadisce che il reato di cui all’art. 279, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 prescinde dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti dalla legge, essendo un reato permanente, formale e di pericolo che non richiede neppure che l’attività inquinante abbia avuto effettivo inizio.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rispondendo a un quesito dell’associazione sindacale CIMO, si è espressa sulle corrette modalità di trasmissione telematica dei dati prevista dall’art. 40, comma 1 del D.Lgs 81/2008, a carico dei medici competenti.
Per la Cassazione Penale l’inosservanza delle prescrizioni contenute, o richiamate, nelle autorizzazioni per l’attività di gestione di rifiuti speciali, non pericolosi, costituisce reato, anche se non lede in concreto il bene giuridico tutelato.
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