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Visita medica dopo assenza superiore ai 60 giorni: è obbligatoria solo per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria

La Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito chiarimenti sull’obbligo di sottoporre a visita a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute (art. 41 comma 2 lettera e-ter D.Lgs. 81/2008) i lavoratori non esposti ad alcun rischio lavorativo per cui sia prevista la sorveglianza sanitaria.

Con l’Interpello n. 1/2024, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a un’istanza, formulata dall’Università degli Studi di Milano, relativa all’obbligo di sottoporre a visita a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute (art. 41 comma 2 lettera e-ter D.Lgs. 81/2008) i lavoratori non esposti ad alcun rischio lavorativo per cui sia prevista la sorveglianza sanitaria.

Per rispondere al quesito la Commissione per gli Interpelli ha richiamato:

  • l’art. 2 comma 1, lett. m) del D.Lgs. 81/2008, che definisce la “sorveglianza sanitaria” come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
  • l’art. 18, comma 1, lett. a) dello stesso decreto, che obbliga il datore di lavoro e i dirigenti a nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla norma e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi;
  • lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), che stabilisce che il datore di lavoro “nell’affidare i compiti ai lavoratori” abbia l’obbligo di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, e la lettera bb) che prevede, altresì, a carico del medesimo l’obbligo di: “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”; inoltre, la lettera z) dello stesso comma stabilisce che il datore di lavoro abbia l’obbligo di: “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”;
  • l’articolo 41 dello stesso decreto, che prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”. Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria debba comprendere, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”;
  • la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 27 marzo 2020, n. 7566, che in ordine alla visita medica di cui al citato articolo 41, comma 2, lettera e-ter), ha chiarito che: “La norma va letta – secondo un’interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità – nel senso che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità”.

Dopo aver richiamato tali atti, la risposta al quesito posto è stata così formulata: “la Commissione ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione”.

Clicca qui per scaricare l’Interpello n. 1/2024 del 25 gennaio 2024

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