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VIA postuma, il MITE definisce le procedure

Rispondendo a un interpello ambientale formulato dalla Provincia di Cremona il Ministero della Transizione Ecologica fornisce indirizzi sui rinnovi di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non era stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale (VIA) e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia (cosiddetta VIA postuma).

​Il Ministero della Transizione Ecologica, con nota del 4 aprile 2022 ha risposto all’interpello ambientale della Provincia di Cremona, Settore Ambiente, nota prot. n. 52058/20212, con il quale si chiedevano chiarimenti in materia di 1) attività autorizzate/concesse prive della compatibilità ambientale in applicazione di legislazioni regionali, non in linea con i principi dettati dalla normativa nazionale che ad oggi richiedono rinnovi tal quali, rinnovi con varianti, subentri e nuove concessioni [esempio: presentazione istanza oltre la scadenza del rinnovo] e di 2) attività autorizzate/concesse prima dell’entrata in vigore della normativa in materia di VIA che ad oggi richiedono rinnovi tal quali, rinnovi con varianti, subentri e nuove concessioni [esempio: presentazione istanza oltre la scadenza del rinnovo].

Al fine di rispondere ai quesiti posti, il MITE ha tracciato una dettagliata analisi della delicata disciplina inerente alla VIA cd. postuma, e sulla base di essa ha chiarito che, per quanto riguarda il quesito 1) esso si riferisce a una situazione giuridica caratterizzata dal presunto erroneo recepimento delle disposizioni in materia di VIA da parte della Regione Lombardia, evidenziando che esula dalle competenze del Ministero una disamina storica della normativa regionale e ribadendo che  l’applicazione delle disposizioni sulla VIA postuma di cui all’art. 29, comma 3 del D.Lgs 152/2006, sia rivolta unicamente ai casi in cui il progetto sia stato realizzato in violazione delle disposizioni VIA vigenti, a norma delle quali avrebbe dovuto essere sottoposto a VIA o verifica di assoggettabilità e non lo è stato, tenendo conto di quanto chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella recente pronuncia n. 17/2021 secondo la quale «la legge nazionale [n.d.r. statale o regionale] in contrasto con una norma europea dotata di efficacia diretta, ancorché contenuta in una direttiva selfexecuting, non può essere applicata né dal giudice né dalla pubblica amministrazione, senza che sia all’uopo necessario (come chiarito dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 170 del 1984) una questione di legittimità costituzionale».

Per quanto riguarda il quesito 2), relativo a chiarimenti circa l’applicabilità della disciplina VIA, e nello specifico dell’art. 29, comma 3, D.lgs. 152/2006 alle ipotesi di rinnovo tal quale, il MITE specifica che «occorrerebbe tenere in considerazione la data di prima realizzazione del progetto. In particolare: a) se il progetto è stato realizzato senza la Valutazione di Impatto Ambientale oppure senza la Verifica di Assoggettabilità a VIA durante la vigenza delle disposizioni che ne imponevano l’applicazione, il mero rinnovo costituirà semplicemente l’occasione di fatto per rilevare la mancata osservanza della disciplina. Questo, infatti, disvelerebbe un contesto patologico di violazione della Disciplina VIA e pertanto rappresenterebbe il presupposto per l’esperimento di una VIA postuma “patologica”. In tale ultimo caso, pertanto troverà certamente applicazione l’art. 29, comma 3 (e comma 4) del D.Lgs 152/2006. b) Qualora, invece, la realizzazione del progetto sia avvenuta prima dell’entrata in vigore delle disposizioni VIA, occorrerà valutare caso per caso se il rinnovo dell’autorizzazione sia riconducibile, o meno, alla nozione di progetto di cui all’art. 5, comma 1, lett. g), D.lgs. 152/2006. b1) Ove si ricada nel contesto del “mero rinnovo” e risulti quindi assente qualsiasi modifica, sia in termini di variazione della realtà fisica preesistente, sia in termini di intervento sull’ambiente naturale e sul paesaggio, o di sfruttamento del suolo, non potrà ritenersi applicabile la disciplina VIA. b2) Ove, al contrario, il rinnovo comporti una modifica dell’opera e/o dell’attività esistente troverà invece piena applicazione la disciplina VIA. In tale secondo caso, questa troverà applicazione in termini di valutazione ambientale “preventiva”, con riferimento a tutte le modifiche apportate. Con riferimento invece alle parti dell’opera non oggetto di modifica troverà applicazione la disciplina della VIA postuma “fisiologica” […]. L’attività valutativa, pertanto, dovrà contemperare gli elementi già acquisiti e non modificabili (come, ad esempio, la localizzazione dell’impianto), e bilanciare l’interesse all’applicazione della disciplina VIA con il legittimo affidamento del proponente, considerando unicamente gli effetti pro futuro del progetto».

Clicca qui per scaricare la risposta del MITE del 4 aprile 2022 all’interpello ambientale della Provincia di Cremona, Settore Ambiente, nota prot. n. 52058/20212

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