Secondo la Cassazione penale la vendita di un macchinario non conforme alle norme antinfortunistiche comporta la responsabilità penale del venditore, anche in caso di conoscenza del vizio da parte dell’acquirente.
Il caso riguarda la condanna per omicidio colposo del venditore di un macchinario per movimentazione terra, privo di un dispositivo di sicurezza previsto dal costruttore, a seguito della morte dell’acquirente, colpito violentemente dal braccio e dalla benna del macchinario mentre era intento in operazioni di manutenzione.
Il venditore ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, che l’acquirente fosse ben a conoscenza dei vizi del macchinario: prova di ciò era che l’acquirente avesse segnato sul manuale d’uso un cerchio sulla dicitura relativa al dispositivo di sicurezza mancante e cercato di realizzare, artigianalmente, un meccanismo di sicurezza alternativo, consistente in un piccolo telaio per frenare la discesa della benna; inoltre il prezzo fissato per la compravendita era inferiore al valore di mercato, proprio a causa delle carenze del macchinario.
La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 1959 del 17 gennaio 2024, ha rigettato il ricorso affermando che: «la norma della cui violazione si discute va ravvisata […] in quella che fa carico al fabbricante e al fornitore di macchinari di mettere in circolazione attrezzature di lavoro, dispositivi individuali ed impianti rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 23 d. Lgs. n. 81/2008) […]. [Nel caso in questione] la morte è stata conseguenza dell’impiego di un macchinario ad uso lavorativo cosicché, qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi […]. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale, ove un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi […]. Il principio è stato successivamente ripreso, riconoscendosi la responsabilità del venditore allorquando, pur essendo conoscibile la non conformità del macchinario alle prescrizioni in tema di sicurezza, egli non si sia attivato per eliminare la difformità prima della vendita […]».