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Trasmissione dati da parte dei medici competenti: la Commissione per gli interpelli risponde al CIMO

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rispondendo a un quesito dell’associazione sindacale CIMO, si è espressa sulle corrette modalità di trasmissione telematica dei dati prevista dall’art. 40, comma 1 del D.Lgs 81/2008, a carico dei medici competenti.

L’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) si è rivolta alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ponendo i seguenti quesiti concernenti le informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del D.Lgs 81/2008: “a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati di cui detto in precedenza nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno e, comunque, prima della data di scadenza dell’invio (31 marzo)”; “l’invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”.

La Commissione, rispondendo con l’Interpello n. 8/2019, ha dapprima ricordato la normativa pertinente, e specialmente l’art. 40, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 (“Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B”) e i relativi decreti del Ministro della Salute del 9 luglio 2012, del 6 agosto 2013 e del 12 luglio 2016; quindi, ha concluso, per quanto attiene il primo quesito, che “l’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Tuttavia, in un’ottica prettamente operativa, si segnala che l’INAIL ha già fornito (sul proprio sito istituzionale) indicazioni al riguardo, precisando che: «L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo»”.

Per quanto concerne il secondo quesito, la Commissione ha chiarito che “in base ad un’interpretazione letterale del citato articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale. Sul punto l’INAIL si è già espresso (sul proprio sito istituzionale), evidenziando che: «Dal momento che l’art. 40 prescrive l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno, dovendosi intendere per sorveglianza sanitaria “l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell’anno, vige l’obbligo di invio dei dati inerenti l’esposizione ai rischi lavorativi specifici»”.

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