Non esistono mansioni che comportino la necessità di accettare rischi per la salute dei lavoratori e per le quali il datore di lavoro sia esonerato dall’obbligo di protezione: è quello che afferma la Cassazione Civile su un caso di spondilo-artrosi cervico-lombare con ernie discali multiple di un ferroviere.
Nel 1997 il Tribunale di Bari aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata da un ferroviere, consistente in spondilo-artrosi cervico-lombare con ernie discali multiple; nonostante il danno subito egli, una volta rientrato in servizio, era stato adibito alle stesse mansioni che avevano causato la patologia, con conseguente aggravamento della stessa.
Il lavoratore aveva quindi chiesto il risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento degli obblighi di sicurezza incombenti sul datore di lavoro, ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Bari avevano rigettato la sua richiesta, la seconda dichiarando esplicitamente che per specifiche attività e in specifici ambienti di lavoro esistono rischi per la salute del lavoratore ineliminabili in tutto o in parte dal datore di lavoro, per i quali deve essere messa in conto una necessaria accettazione del rischio alla salute del lavoratore legittimata dal principio di bilanciamento degli interessi.
Contro tale visione “tollerante” si è espressa ora la Sezione Lavoro della Cassazione Civile, che nella Sentenza n. 27964 del 31 ottobre 2018 ha escluso l’esistenza di rischi “ineluttabili” per la salute dei lavoratori, e ha cassato la Sentenza della Corte d’Appello di Bari “soprattutto in considerazione del pregresso accertamento di una patologia dipendente da causa di servizio che, se pur non collegata nella sua originaria determinazione a responsabilità datoriale, imponeva un conseguente e severo controllo sulle mansioni successivamente attribuite (ancor più se conservate) al lavoratore. L’obbligo di protezione incombente sul datore di lavoro necessitava nel caso di specie di un controllo personalizzato del dipendente e della compatibilità delle mansioni assegnate, soprattutto se le stesse avevano già determinato un danno fisico accertato come conseguente da causa di servizio”.