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Società unipersonali: si applica il D.Lgs. 231/2001?

La normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 si applica anche alle società unipersonali? La Cassazione penale fa luce su un importante aspetto dei presupposti necessari per poter affermare la responsabilità dell’ente.

Il caso riguarda l’annullamento, da parte del Tribunale di Pescara, di un’ordinanza con cui era stata disposta la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione nei confronti di alcune società resesi colpevoli di illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001. Il motivo dell’annullamento da parte del Tribunale era che le società in questione avrebbero carattere unipersonale, cioè sarebbero composte e gestite dall’unico socio incolpato del reato presupposto, e sarebbero prive di consiglio di amministrazione e di soggetti titolari di specifiche funzioni aziendali. Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto di essere in presenza di imprese individuali e, dunque, non soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001; si è ritenuto che, rispetto alle società unipersonali, sarebbe necessario distinguere i casi in cui l’ente abbia una propria struttura che consenta di ritenerla un soggetto autonomo e un centro di imputazione giuridico distinto dalla persona fisica, da quelli in cui la società si identifichi con la persona fisica e, sostanzialmente, costituisca un’impresa individuale, non assoggettabile alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 1.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, che le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001 avrebbero dovuto essere applicate anche alle società unipersonali.

La Sesta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 45100 del 6 dicembre 2021, ha accolto il ricorso annullando con rinvio l’ordinanza e affermando che: «[…] la società unipersonale è un soggetto giuridico a cui si applicano, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 1 le norma previste dal D.Lgs. in questione. Il problema dell’inclusione della società unipersonale nel raggio d’azione della disciplina della responsabilità da reato dell’ente è ben distinto, anche nella considerazione del legislatore, da quello dell’applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001 all’impresa individuale. Naturalmente, si è consapevoli che la estrema semplificazione della struttura, l’origine e la consistenza patrimoniale dell’ente, la gestione della società unipersonale inducono a ritenere, sul piano percettivo, inesistenti le differenze con l’impresa individuale ed a considerare di fatto coincidenti i due soggetti. E tuttavia i due istituti restano profondamente diversi. La società unipersonale è un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica dell’unico socio; un soggetto metaindividuale a cui la legge riconosce, in presenza di determinati presupposti, una personalità diversa rispetto a quella della persona fisica. Si tratta cioè di un soggetto che ha un proprio patrimonio autonomo, che costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi, che ha una sua soggettività, che la legge fa discendere automaticamente in presenza di determinati presupposti[…] Le imprese individuali, di converso, possono anche avere un’organizzazione interna estremamente complessa, ma non sono enti e dunque per ciò solo sono escluse dall’ambito di applicazione della responsabilità degli enti. […] Esiste allora un’esigenza di accertamento in concreto del se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell’ente; un accertamento che non è indissolubilmente legato solo a criteri quantitativi, cioè di dimensioni della impresa, di tipologia della struttura organizzativa della società, quanto, piuttosto, a criteri funzionali, fondati sulla impossibilità di distinguere un interesse dell’ente da quello della persona fisica che lo “governa”, e dunque, sulla impossibilità di configurare una colpevolezza normativa dell’ente – di fatto inesigibile – disgiunta da quella dell’unico socio. […] Una verifica complessa che si snoda attraverso l’accertamento della organizzazione della società, dell’attività in concreto posta in essere, della dimensione della impresa, dei rapporti tra socio unico e società, della esistenza di un interesse sociale e del suo effettivo perseguimento».

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