Il 20 ottobre è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione del D.L. 146/2021: molte le novità, tra cui il monitoraggio dei lavoratori autonomi occasionali, l’obbligo di formazione per i datori di lavoro, il registro degli interventi di addestramento e l’obbligo di formazione in presenza con cadenza almeno biennale per i preposti.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, già descritto qui, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
In sede di conversione sono state apportate importanti modifiche al D.Lgs. 81/2008. Modificando l’art. 14 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è stata introdotta la previsione secondo cui, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, per svolgere il monitoraggio e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività di tali lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, secondo le modalità operative previste dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 per il lavoro intermittente. In caso di violazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
In materia di formazione, va segnalato che la modifica all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 comporterà che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale provveda all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008 in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Inoltre, al comma 5 dell’art. 37, del D.Lgs. 81/2008 introduce l’obbligo di tracciamento in apposito registro, anche informatizzato, degli interventi di addestramento effettuati, definiti come prove pratiche per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale.
Modificando il comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 si introduce l’obbligo di formazione e aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza dei datori di lavoro, misura mai prima d’ora prevista dalla normativa di settore, e si specifica che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.