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Scarichi industriali: anche in caso di superamento colposo dei valori limite scattano le sanzioni del D.Lgs. 231/2001

Secondo la Cassazione penale anche in caso di superamento colposo dei valori limite previsti per lo scarico di acque reflue industriali si applicano le sanzioni per responsabilità amministrativa degli enti previste dal D.Lgs. 231/2001.

Il caso riguarda l’irrogazione a un’azienda industriale di una sanzione amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per non avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire il reato di scarico di acque reflue industriali con superamento colposo dei valori limite tabellari, a seguito della commissione dello stesso reato.

Contro tale sentenza, l’azienda ha proposto ricorso per cassazione contestando, fra l’altro, l’impossibilità di applicare le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 al reato colposo commesso, poiché la mancanza di volontà caratterizzante i reati colposi sarebbe incompatibile con le condizioni essenziali per l’imputabilità del fatto all’ente, cioè la sussistenza in capo a quest’ultimo di un vantaggio o di un profitto derivanti dalla commissione del reato.

La Terza Sezione della Cassazione Penale, con sentenza n. 3157 del 27 gennaio 2020, ha invece rigettato il ricorso, affermando che nel caso in questione «l’interesse e il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l’ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell’eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell’attività produttiva. Non va trascurato, del resto, che già questa Corte ha ritenuto che il “risparmio” in favore dell’impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione […] Correttamente, quindi, i giudici di merito, nell’affermare la sussistenza della responsabilità amministrativa, hanno fatto riferimento proprio a tali profili come esemplificativi in particolare del vantaggio per l’ente discendente dalla commissione del fatto»

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