Il Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149 ha modificato gli allegati XLVII e XLVIII al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, in materia di rischio biologico.
L’art. 17 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, ha disposto la sostituzione degli allegati XLVII e XLVIII al D.Lgs. 81/2008, in materia, rispettivamente, di indicazioni su misure e livelli di contenimento degli agenti biologici e di contenimento per processi industriali con presenza di agenti biologici.
I nuovi allegati introducono alcune nuove definizioni: “HEPA”, definito come “filtro antiparticolato ad alta efficienza”; “sistema chiuso”, definito come “sistema che separa fisicamente il processo dall’ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.)”; “airlock/zona filtro”, definito come luogo in cui “l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti”.
Viene poi specificato il significato del termine “raccomandato” applicato alle misure indicate, ovvero che “Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario”.
Cambia inoltre l’elenco e la descrizione delle misure di contenimento di entrambi gli allegati, introducendo una suddivisione tra misure relative a: “luogo di lavoro”, “impianti”, “attrezzature”, “sistema di funzionamento”, “rifiuti”, altre misure” o “informazioni generali”.
I nuovi allegati sono entrati in vigore contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, e quindi il 9 novembre 2020.
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