Per la Cassazione penale gli appaltatori e i subappaltatori, pur non avendo l’onere di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), hanno però l’obbligo di adottare le misure e di coordinare gli interventi di prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle interferenze con l’attività di altre imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Il caso riguarda la condanna del legale rappresentante di una società di logistica incaricata della gestione di un magazzino che, nel documento di valutazione dei rischi, non aveva preso in considerazione il rischio di caduta di materiali dall’alto e, conseguentemente, aveva omesso di proteggere le aree di lavoro e di passaggio.
Il legale rappresentante ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, che la sentenza avesse erroneamente attribuito la disponibilità giuridica del magazzino alla società da lui amministrata, mentre quest’ultima era, in realtà, solo subappaltatrice delle attività di movimentazione di merci; quindi la sentenza aveva erroneamente addossato all’imputato la responsabilità per la mancata analisi dei rischi interferenziali e confuso il contenuto del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) con quello del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.).
La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 5907 del 13 febbraio 2023, ha accolto parzialmente il ricorso, sulla base del fatto che la sentenza di condanna avesse attribuito all’imputato la responsabilità penale per le «[…] carenze nell’analisi dei rischi interferenziali [relativi al rischio di caduta di materiali dall’alto], […] sebbene non [gravasse] su di lui, siccome preposto ad una ditta subappaltatrice, la redazione del D.U.V.R.I. […] che grava, invece, esclusivamente sul solo datore di lavoro committente […]; tuttavia, come la stessa Cassazione sottolinea, «ogni datore di lavoro, pur se subappaltatore, ha l’obbligo di osservare le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e, quindi, deve adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro “tutti” i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, anche ·quando questi siano dovuti alle “interferenze” con l’attività di altre imprese, ed anche quando l’organizzazione del luogo di lavoro resta sottoposta ai poteri direttivi dell’appaltatore o del committente. […] Invero, l’art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008 distingue tra obblighi di coordinamento e di attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, pur se derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, che gravano su tutti i datori di lavoro,· anche se subappaltatori, a norma del comma 2, ed obbligo di elaborazione documento di valutazione dei rischi da interferenza, che incombe solo sul datore di lavoro-committente, a norma del comma 3. In altri termini, sulla base della disciplina desumibile dall’art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008 e dell’intero sistema del testo normativo, il datore di lavoro non committente, pur non avendo l’onere di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza, ha però il dovere di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, anche quando dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva […]».