Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020, l’Italia recepisce la disciplina comunitaria dell’economia circolare: importanti modifiche alla Parte IV del Codice dell’ambiente.
Il Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 di attuazione delle direttive UE 2018/851 e 2018/852, in vigore dal 26 settembre, ha apportato rilevanti modifiche alla Parte IV del Codice dell’ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) in materia di rifiuti e di imballaggi, introducendo in Italia la disciplina comunitaria dell’economia circolare.
Il Decreto introduce nuove disposizioni per promuovere il riutilizzo dei rifiuti e la loro minore produzione, un nuovo sistema di controllo dei flussi e dei soggetti coinvolti e novità in materia di responsabilità estesa del produttore. Cambiano molte delle definizioni e discipline relative al deposito temporaneo, alla classificazione e ai criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti. I rifiuti speciali assimilati agli urbani diventano semplicemente urbani quando sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività di cui all’allegato L-quinquies.
Si modifica anche il ruolo dei produttori di beni di consumo, con un rafforzamento dell’istituto della responsabilità estesa, e quello dei commercianti, con la possibilità di effettuare il deposito di rifiuti presso i punti vendita.
Il fulcro del sistema di gestione dei rifiuti sarà il Registro Elettronico Nazionale, collocato presso il ministero dell’Ambiente e gestito con il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali, per la cui operatività sarà necessario attendere l’emanazione di un apposito decreto interministeriale che definirà le modalità di funzionamento, iscrizione e tenuta dei nuovi strumenti elettronici.
Fino all’emanazione del decreto attuativo restano in uso i registri e i formulari attuali, disciplinati dal D.M. 145/1998 e dal D.M. 148/1998, che però dovranno essere conservati per tre anni e non più per cinque anni. Sono però esentati dall’obbligo di redazione del formulario i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati in conto proprio dal produttore degli stessi, quando non siano superiori a 5 volte all’anno e non eccedano le quantità di 30 kg/giorno oppure 30 litri/giorno.
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