Secondo la Cassazione penale la sistematicità della violazione della normativa antinfortunistica non è rilevante al fine di escludere la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in quanto l’interesse dell’azienda può sussistere anche in caso di una singola trasgressione isolata.
Il caso riguarda la condanna di una società alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal D.Lgs. 231/2001 per il reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica: un lavoratore della società aveva ricevuto indicazione di svolgere attività, non previste dalle sue mansioni, di pulizia della grondaia del tetto di un capannone e di riparazione di alcune crepe, nel corso delle quali era scivolato e caduto da un’altezza di circa dieci metri.
La società ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, il reato commesso non aveva determinato alcun risparmio di spesa per l’ente, non essendovi connessione tra l’attività svolta dalla vittima sul tetto e quella dell’impresa e richiamando, inoltre, il principio secondo il quale in assenza di una sistematicità delle violazioni e in presenza di un vantaggio esiguo non potrebbe configurarsi una responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
La IV Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 26293 del 4 luglio 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso affermando che: […] la sistematicità della violazione non rileva quale elemento della fattispecie tipica dell’illecito dell’ente, [in quanto] l’art. 25-septies [del D.Lgs. 231/2001] non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell’ente derivante dai reati colposi ivi contemplati. […] L’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata, allorché altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamento finalistico, così neutralizzando il valore probatorio astrattamente riconoscibile al connotato della sistematicità […]. Nel caso all’esame, la ricostruzione della vicenda, compendiata nelle conformi sentenze di merito, è stata effettuata sulla scorta di evidenze neppure contestate nella loro storicità e, alla stregua di esse, può dirsi accertato che l’eventualità dello svolgimento di lavori sul tetto era tutt’altro che imprevedibile e insolita […]».