Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha adottato due delibere, entrate in vigore il 19 luglio scorso, con le quali ha introdotto diverse novità in materia di Responsabili tecnici per la gestione dei rifiuti.
Con la Delibera n. 3 del 25 giugno 2019, entrata in vigore il 19 luglio 2019, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha modificato i requisiti del Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti e ha disposto che chi ha superato la verifica iniziale, comprendente il modulo generale ed almeno un modulo specialistico, può iscriversi alle verifiche anche solo per gli ulteriori moduli di specializzazione mancanti, la cui validità è pari a 5 anni dal loro superamento, senza la necessità di dover ripetere il modulo generale prima di ogni modulo di specializzazione.
Inoltre essa ha reso possibile partecipare nella stessa sessione di verifica fino ad un massimo di 3 moduli specialistici, contro l’unico ammesso in precedenza.
Infine, sempre per effetto della medesima delibera, è stato stabilito che nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito, anche se non è ancora scaduta la validità quinquennale di uno o più moduli specialistici.
Con la Delibera n. 4 del 25 giugno 2019, anch’essa entrata in vigore il 19 luglio 2019, l’ANGA ha invece rivisto i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche per Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti, le cui sedi e date saranno pubblicate entro il 30/11 dell’anno precedente a quello di svolgimento nel portale web dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali: vengono stabilite le regole per la domanda di iscrizione alle verifiche, per le modalità di invio e di ammissibilità, per la commissione d’esame, per lo svolgimento delle verifiche e l’attribuzione dei punteggi, per il diario delle verifiche e per i candidati idonei.