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Radon negli ambienti di lavoro: stretta sui limiti e obbligo di misurazioni anche al piano terra

Il Decreto di recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom riscrive tutta la normativa sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti: importanti novità nell’ambito della protezione dal gas radon.

Il 27 agosto entrerà in vigore il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, che abroga e sostituisce la precedente normativa in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti. Tra le molte novità introdotte vi sono le nuove norme in materia di esposizione al gas radon e alle altre sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, contenute nel Titolo IV del Decreto.

Il gas radon è un gas radioattivo proveniente dal decadimento dell’uranio presente nelle rocce, nel suolo e nei materiali da costruzione, che tende ad accumularsi negli ambienti confinati (ambienti indoor), dove in alcuni casi può raggiungere concentrazioni tali da rappresentare un rischio significativo per la salute della popolazione esposta. È considerato la seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo di tabacco e ad esso sono attribuiti dal 5 al 20% di tutti i casi (da 1.500 a 5.500 stimati per la sola Italia all’anno).

L’art. 10 del Decreto prevede che entro il 27 agosto 2021 sia adottato il Piano nazionale d’azione per il radon, sulla base del quale le regioni dovranno individuare le aree prioritarie per la riduzione dei livelli di concentrazione di gas radon in aria.

L’art. 12 fissa i nuovi livelli di riferimento della concentrazione media annua di attività di radon in aria, pari a 300 Bq/m3 per i luoghi di lavoro (precedentemente 500 Bq/m3), 300 Bq/m3 per le abitazioni esistenti (precedentemente non considerate); e 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024.

Nelle aziende andranno effettuate misurazioni:

  • nei luoghi di lavoro sotterranei,
  • nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei,
  • o situati al piano terra localizzati nelle aree prioritarie per la riduzione dei livelli di concentrazione di gas radon,
  • in specifiche tipologie di luoghi di lavoro da identificare nel Piano nazionale d’azione per il radon e negli stabilimenti termali.

L’esercente dovrà ripetere le misurazioni ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico.

Clicca qui per consultare il Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020

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