È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2023, il Decreto Legislativo 25 novembre 2022, n. 203, contenente disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022, n. 203 ha apportato numerose correzioni al “testo unico della radioprotezione”, il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101: sono stati modificati i Titoli II e III (definizioni e autorità competenti), IV (sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti), VI (regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo), VII (regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi), X (sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi), XI (esposizione dei lavoratori), XII (esposizione della popolazione), XIII (esposizioni mediche), XV (particolari situazioni di esposizione esistente), XVI (apparato sanzionatorio), XVII (disposizioni transitorie e finali) e allegati, nonché modifiche al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e al D.P.R. 59/2013 (disciplina dell’autorizzazione unica ambientale).
Tra le novità di più ampio ambito applicativo ricordiamo quella relativa alla periodicità minima della formazione (e, ove previsto, dell’addestramento specifico), che passa da triennale a quinquennale per i lavoratori (art. 111 del D.Lgs. 101/2020) e per i dirigenti e preposti (art. 110 del D.Lgs. 101/2020), fatto salvo comunque l’obbligo di aggiornarla all’atto del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, o di nuove tecnologie che modifichino il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Inoltre, per l’effetto dell’introduzione del nuovo comma 1-bis dell’art. 17 del D.Lgs. 101/2020, gli esercenti, se situati nelle aree prioritarie nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 becquerel al metro cubo è pari o superiore al 15%, dovranno effettuare misurazioni della concentrazione di gas radon, oltre che nei luoghi di lavoro in locali sotterranei, anche in quelli situati in locali semisotterranei o al piano terra.
L’esercente è tenuto a completare le misurazioni, della durata minima di 12 mesi, entro 18 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’elenco aree prioritarie da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma; in caso di mancato rispetto delle scadenze è previsto l’arresto da uno a sei mesi o l’ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00. Il 12 gennaio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il primo atto di individuazione di aree prioritarie, la Deliberazione n. 61-6054 della Giunta Regionale del Piemonte: per gli esercenti di tali aree il termine per la conclusione delle misurazioni è quindi il 12 luglio 2024.
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