Con il recepimento del V elenco dei valori indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici è stato sostituito l’Allegato XXXVIII al D.Lgs 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/1831/UE.
Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 18 maggio 2021, pubblicato il 16 giugno 2021, ha recepito la Direttiva 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la Direttiva 2000/39/CE della Commissione.
Il nuovo allegato XXXVIII al D.Lgs 81/2008 contiene ora i valori limite di esposizione professionale per agenti chimici per i quali essi non erano precedentemente fissati:
- 4-amminotoluene
- Acetato di isobutile
- Acetato di sec-butile
- Acetato di n-butile
- Alcool isoamilico
- Anilina
- Clorometano
- Trimetilammina
I valori limite di esposizione sulle 8 ore relativi al 2-fenilpropano (Cumene) sono stati modificati, e il nome è stato aggiornato secondo la dizione IUPAC.