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Procedura estintiva dei reati ambientali: la Cassazione penale ribadisce la facoltatività

La condanna del gestore di un autolavaggio per la scarico in pubblica fognatura di acque reflue senza la necessaria autorizzazione è occasione per ribadire che la procedura prevista dalla L. 68/2015 non è causa di improcedibilità dell’azione penale: la sua applicazione è rimessa alla discrezionalità dell’organo di vigilanza.

Il caso riguarda lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali provenienti da un impianto di autolavaggio, senza la necessaria autorizzazione, e la conseguente condanna ai sensi all’art. 137, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 del gestore dello stesso,

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione per violazione delle norme contenute nella L. 68/2015, introduttive – in caso di ipotesi contravvenzionali in materia ambientale, che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto ed attuale – di un iter procedurale differenziato, che nel caso specifico non era stato seguito. Infatti, secondo i ricorrenti, la polizia giudiziaria, a seguito dell’accertamento di una condizione di irregolarità, avrebbe dovuto impartire al ricorrente un’apposita prescrizione contenente un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione della situazione accertata, ai sensi dell’art. 318-ter del D.Lgs. 152/2006, la quale, se effettuata correttamente, unitamente al pagamento di una somma in sede amministrativa, avrebbe consentito l’immediato effetto estintivo del reato contestato e, prima ancora, la temporanea sospensione del procedimento penale.

La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 24633 del 24 giugno 2021, ha però rigettato il ricorso, affermando che: «[…] l’omessa indicazione da parte dell’organo di vigilanza delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell’azione penale. Tale principio è stato affermato in riferimento alla disciplina antinfortunistica dettata dagli artt. 20 e ss. del d. Lgs. n. 758 del 1994, essendo stato precisato che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l’esercizio dell’azione penale nei casi in cui, legittimamente, l’organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, […] La procedura di estinzione prevista dal testo unico sull’ambiente è costruita sul medesimo meccanismo previsto dalla normativa di cui al d.lgs. n. 758 del 1994 e ne segue, perciò, l’interpretazione […] Il principio risulta confermato da una più recente pronuncia (cfr. Sez.3, n. 49718 del 2019, Fulle, Rv. 277468) ove è stato osservato come la obbligatorietà della speciale procedura in esame non possa essere dedotta neppure dall’uso dell’indicativo utilizzato dal legislatore nella disposizione di cui all’art. 318-ter d.lgs. 152/06 (“… impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente … “), poiché si tratta di una mera scelta di stile espositivo, atteso che, nei casi concreti, si possono verificare situazioni analoghe a quelle già esaminate nella disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro, come nel caso in cui l’organo di vigilanza decida di non impartire alcuna prescrizione, perché non vi è alcunché da regolarizzare o perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua. Va conseguentemente ribadito che gli art. 318-bis e seguenti del d.lgs. 152/06 non stabiliscono l’obbligo per gli organi di vigilanza o la polizia giudiziaria di impartire sempre una prescrizione al fine di consentire al contravventore l’estinzione del reato e pertanto l’eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l’improcedibilità dell’azione penale».

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