Con l’Interpello n. 3/2022, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto a un quesito del Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali e del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale sulla possibilità, per un datore di lavoro, di nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione.
Con l’Interpello n. 3/2022, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha risposto a un quesito posto dal Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali e dal Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale: «un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?».
Richiamati l’art. 2, comma 1, lett. f) ed l), l’art. 2, comma 1, lett. t), l’art. 17, comma 1, l’art. 31, comma 1 e l’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 81/2008, la Commissione per gli Interpelli ha ritenuto che «[…] la citata normativa preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP)».
Inoltre, la Commissione ha ricordato che il caso opposto, cioè quello di più unità produttive o gruppi di aziende con un unico responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è esplicitamente previsto dal Testo Unico: «Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81/08), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile».
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