Una circolare illustra il punto di vista dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sui nuovi obblighi formativi per datori di lavoro e preposti e sulle corrette modalità di adempimento all’obbligo di addestramento.
Con la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi sui nuovi obblighi formativi per datori di lavoro e preposti e sulle corrette modalità di adempimento all’obbligo di addestramento, previsti dall’art. 13 del D.L. 146/2021, convertito in legge dalla L. 215/2021.
Innanzitutto, la nuova formulazione del comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 individua, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Secondo l’INL “Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto, la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo”.
Inoltre, con riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative debbano essere svolte interamente con modalità in presenza e debbano essere ripetute con cadenza almeno biennale, diversamente rispetto alla passata disciplina che prevedeva un aggiornamento quinquennale. Poiché tali nuove modalità dovranno essere disciplinate dell’accordo Stato Regioni da adottarsi entro il 30 giugno 2022, in attesa del nuovo accordo i preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, adottato ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e non interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021. Conseguentemente, afferma l’INL, “i nuovi obblighi in capo a [datore di lavoro, dirigenti e preposti], ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994”, e dunque non potranno essere sanzionati.
Infine, dopo aver ricordato che il comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 già prevedeva che l’addestramento dovesse avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro” e che il D.L. 146/2021, ha specificato che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”, l’’INL chiarisce che “Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021. Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione”.
Clicca qui per scaricare la Circolare INL del 16 febbraio 2022