Il 29 aprile il Ministero della Salute ha diffuso una circolare per fornire indicazioni operative sull’attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
Sulla base del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2” (Covid-19) e del “Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2” nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, il Ministero della Salute ha emanato una circolare contente le indicazioni operative relative alle attività del medico competente.
La circolare, dopo aver ricordato ai medici competenti l’obbligo, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 81/2008, di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, sottolinea la necessità che le indicazioni generali fornite dalle autorità pubbliche, per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, siamo il più possibile contestualizzate alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole realtà aziendali, anche grazie alla collaborazione attiva del medico competente.
Inoltre la circolare richiama la necessità di un particolare coinvolgimento del medico competente nell’attività di collaborazione all’informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto dall’azienda, nonché tenendo aggiornato nel tempo il datore di lavoro sugli strumenti informativi e comunicativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento, “anche al fine di evitare il rischio di fake news”.
In merito ai compiti del medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, la circolare precisa che le visite mediche debbano essere garantite purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e secondo quanto previsto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
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