La Cassazione penale ha accolto il ricorso di un datore di lavoro che contestava la mancata motivazione del riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto in un caso di condanna a pena pecuniaria per più contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
Il caso riguarda la condanna di un datore di lavoro alla pena dell’ammenda di € 4.500 derivante da più contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione contestando, fra l’altro, l’omessa motivazione delle ragioni del mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 c.p. nei casi in cui, sia per le modalità della condotta che per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale, ovvero, ad esempio, nel caso in cui non si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
La Terza Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 32393 del 18 novembre 2020, ha accolto il ricorso, ritenendo che, nonostante l’imputato fosse stato ritenuto responsabile di una pluralità di distinte contravvenzioni, non fosse per questa sola ragione necessario escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis c.p: «È ben vero che l’imputato è stato ritenuto responsabile di una pluralità di distinte contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tra le quali è stato ritenuto il vincolo della continuazione. Questa circostanza, tuttavia, non è di per sé ostativa, non potendosene automaticamente dedurre l’abitualità del comportamento. Ed invero, il Collegio condivide l’orientamento secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non osta, in astratto, che il reato sia posto in continuazione con altri, dovendosi, tuttavia, valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all’interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità […], dovendosi altresì considerare se i reati legati dal vincolo della continuazione riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e non siano in numero tale da costituire ex se dimostrazione di serialità, ovvero di progressione criminosa indicativa di particolare intensità del dolo o versatilità offensiva […]».