Secondo la Cassazione Civile non ha colpa il lavoratore che esegue un ordine imprudente di un preposto, tanto più tale ordine è conforme alle modalità di intervento frequenti in azienda.
La Corte di Cassazione Civile ha confermato la condanna di un datore di lavoro e di un preposto al pagamento di un risarcimento a titolo di danno non patrimoniale per l’infortunio sul lavoro occorso a un lavoratore, riconoscendo il diritto di rivalsa del datore di lavoro nei confronti del preposto. Secondo quanto ricostruito dalla Corte d’Appello di Potenza il dipendente aveva eseguito un ordine del preposto, mettendosi a cavalcioni su una macchina spargisale, rimuovendo la griglia di protezione della macchina mentre era in funzione, e venendo così in contatto con l’organo rotante, in cui rimaneva incastrato con la gamba.
Nel ricorso del datore di lavoro si obiettava che non sarebbe stato provato che il preposto avesse effettivamente impartito quell’ordine, e, in ogni caso, anche se l’ordine fosse stato formulato, il lavoratore avrebbe dovuto rifiutarsi di eseguirlo in quanto pericoloso; non facendolo, aveva posto in essere una condotta abnorme e scriteriata, causa (o almeno concausa) dell’infortunio.
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 32000 del 11 dicembre 2018, ha invece sottolineato che “il lavoratore aveva eseguito la manovra di intervento, secondo le indicazioni del preposto, presente sul posto e secondo la procedura che si era soliti utilizzare: […]. [Ciò] esclude non solo un comportamento abnorme del dipendente (idoneo cioè ad escludere il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’evento lesivo) ma altresì un concorso di colpa, non configurabile […] nella condotta del lavoratore che, in esecuzione di un ordine del superiore, ponga in essere un’attività imprudente, tanto più se detta attività rappresenti una modalità di intervento frequente in azienda”.