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Nomina del medico competente: quando è obbligatoria?

La Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito chiarimenti sulla necessità di nominare un medico competente, al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui tale valutazione non abbia evidenziato alcun obbligo di sorveglianza sanitaria.

Con l’Interpello n. 2/2023, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a un’istanza dell’ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) relativa all’obbligo, per il datore di lavoro, di procedere, in tutte le aziende, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria.

Per rispondere al quesito, la Commissione per gli Interpelli ha richiamato l’art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 81/2008, che definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”, e successivamente l’art. 17, comma 1, lett. a) (obblighi del datore di lavoro non delegabili), l’art. 18, comma 1, lett. a) (obbligo di nomina del medico competente), l’art. 25, comma 1, lett. a) (obblighi del medico competente in materia di valutazione dei rischi), l’art. 28, comma 1 (oggetto della valutazione dei rischi), l’art. 29, comma 1 (modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) e l’art. 41 (sorveglianza sanitaria) del medesimo decreto.

Considerando ciò, la Commissione per gli Interpelli ha ritenuto, in conclusione, che “ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008”.

Clicca qui per scaricare l’Interpello n. 2/2023 del 28 febbraio 2023

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