Le attività di movimentazione manuale dei carichi comportanti rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico sono sempre sottoposte all’obbligo di sorveglianza sanitaria, anche se nel documento di valutazione dei rischi sono indicate come attività a basso rischio specifico: il solo margine discrezionale affidato al medico competente è quello di stabilire, in funzione dei risultati della valutazione dei rischi, la frequenza delle visite periodiche.
Il caso riguarda un medico competente e un delegato del datore di lavoro rinviati a giudizio per non aver sottoposto a sorveglianza sanitaria per i rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi alcuni addetti ai reparti salumeria, gastronomia e panetteria operanti presso un supermercato. In primo grado i due erano stati assolti, avendo il Giudice ritenuto provata la “non doverosità delle visite mediche” sulla base della classe di rischio in cui tali lavoratori erano stati inquadrati nel documento di valutazione dei rischi aziendale.
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione contro l’assoluzione sostenendo, viceversa, l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori in questione, dal momento che essi svolgevano attività di movimentazione manuale dei carichi comportanti rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, anche se tali rischi erano stati valutati dal datore di lavoro di livello medio o basso.
La Terza Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 51293 del 22 dicembre 2023, ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica, affermando che: «Secondo il combinato disposto del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41 e art. 168, comma 2, lett. d) […] la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata nel caso normativamente previsto della “movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori” (ove non sia possibile ovviare alla stessa con misure organizzative ed il ricorso a mezzi meccanici appropriati) […] 4. L’interpretazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 168 effettuata dal giudice di merito nella sentenza impugnata non è corretta, in quanto la disposizione di cui all’art. 168, comma 2, lett. d), che dispone al datore di lavoro di sottoporre “i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato 33^” impone al predetto una condotta obbligatoria, correlata alla previsione normativa che le attività di “movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori” possono comportare per i lavoratori “rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico”. […] Il comma 1 della predetta norma, impone chiaramente al datore di lavoro di adottare, in via prioritaria, le misure organizzative necessarie e di ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori, attività che comporta il rischio delle patologie summenzionate. Ove tanto non sia possibile, il comma 2 della norma fa obbligo al datore di lavoro di adottare le misure organizzative necessarie, di ricorre ai mezzi appropriati e di fornire ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’allegato 33^, elencando specificamente, in maniera tassativa e cumulativa, le relative condotte, tra le quali rientra espressamente anche la sorveglianza sanitaria, secondo il disposto di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41. Il solo margine discrezionale, affidato dalla norma al medico competente (e all’organo di vigilanza), attiene alla frequenza della visita periodica, in funzione della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio, che potrà essere ulteriormente modulata, ampliando, ove ritenuto necessario, le cadenze e la periodicità previste dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41, comma 2».