Una nota della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione illustra le modifiche al D.Lgs. 81/2008 introdotte dal D.L. 48/2023, soffermandosi sulle importanti novità in materia di nomina del medico competente.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 103 del 4 maggio 2023 il decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, che, al capo II, contiene importanti modifiche al D.Lgs. n. 81/2008, in particolare agli artt. 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), 25 (obblighi del medico competente), 21 (disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare), 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), 71, 72 e 73 e 87 (attrezzature di lavoro).
Una recente nota della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP), redatto da Susanna Cantoni (CIIP) e condiviso da Gilberto Boschiroli (ANMA), Fulvio d’Orsi (Coordinatori GdL Sorveglianza Sanitaria) e Norberto Canciani (coordinatore GdL Formazione), passa in rassegna tutti gli aspetti salienti delle modifiche introdotte, sottolineando in particolare la portata innovativa della modifica all’art. 18 del D.Lgs. 81/08 in materia di obbligo di nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.
Nella nota viene infatti evidenziato che un’ importante novità, forse la più innovativa, è quella che introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi suggerisca la necessità di una sorveglianza sanitaria quale misura di prevenzione: “L’obbligo di sorveglianza sanitaria non è, quindi, più connesso solamente ai rischi per i quali vi è una esplicita previsione normativa ma si estende a tutti i rischi per i quali la stessa venga ritenuta necessaria sulla base della valutazione dei rischi. La scelta di estendere la sorveglianza sanitaria per tutti i rischi valutati dovrebbe porre fine ad un dibattito che si protrae da molti anni tra chi sosteneva la liceità della sorveglianza sanitaria per i soli rischi “normati” e chi riteneva si potesse ampliare ad altri rischi sia per la salute che per la sicurezza dei lavoratori, purché valutati, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 18 e dall’art. 15 del D.Lgs 81/08. […] Con questa innovazione si rinsalda il rapporto stretto che deve intercorrere tra la valutazione dei rischi e le scelte di sorveglianza sanitaria, non sempre presente nella realtà operativa di diverse imprese dove si riscontrano incoerenze tra DVR e piano sanitario”.
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