Il D.Lgs. 44/2020 ha sostituito l’Allegato XLII al D.Lgs. 81/2008, contenente l’elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze, miscele o processi comportanti rischi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, e l’Allegato XLIII allo stesso Decreto, contenente i valori limite di esposizione professionale ad agenti cancerogeni o mutageni.
Tra le attività lavorative a rischio riportate nell’Allegato XLII sono stati inseriti i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”. L’Allegato XLIII è stato modificato riducendo i valori limite di esposizione a cloruro di vinile monomero e a polveri di legno duro (frazione inalabile) e inserendo valori limite per l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, ossido di etilene, epossipropano, acrilammide, 2-nitropropano, o-toluidina, 1,3-butadiene, idrazina, brometilene, alcuni composti di cromo esavalente e alcune fibre ceramiche refrattarie.
Inoltre il Decreto modifica l’obbligo a carico del medico competente, previsto dal comma 6 dell’art. 242 del D.Lgs. 81/2008, di informare i lavoratori riguardo all’eventuale opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa; nella nuova formulazione è previsto che “Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche”.
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