La Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito chiarimenti sulla possibilità di individuare, per i lavoratori passati in smart working, medici competenti diversi da quelli nominati per la sede di assegnazione originaria, vicini al nuovo luogo di attività e specificamente nominati per apposite aree territoriali e tipologie di lavoratori.
Con l’Interpello n. 1/2023, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha risposto a un’istanza di Confcommercio – Imprese per l’Italia relativa alla possibilità per il datore di lavoro, in caso di passaggio di lavoratori al regime di smart working, di individuare medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati e nominati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree.
Al fine di rispondere al quesito, la Commissione per gli Interpelli ha richiamato l’art. 3, comma 10 del D.Lgs. 81/2008 (in materia di prestazione continuativa di lavoro a distanza mediante collegamento informatico e telematico, c.d. telelavoro), l’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 (obbligo di nomina del medico competente), l’art. 18, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 (obblighi informativi del datore di lavoro nei confronti del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione), l’art. 25, commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008 (obblighi del medico competente in materia di valutazione dei rischi e di sorveglianza sanitaria), l’articolo 22, comma 1, della L. 81/2017 (in materia di lavoro agile, c.d. smart working) e l’articolo 39 del D.Lgs. 81/2008, rubricato “Svolgimento dell’attività di medico competente”, che al comma 6, prevede che: “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”.
Considerando ciò, la Commissione per gli Interpelli ha ritenuto che “ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti, a parere di questa Commissione, non può che essere ricondotta nell’ambito della suddetta previsione normativa. Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente. In linea generale, infine, si osserva che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, n. 81 del 2008”.
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