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Mansioni di fatto: la tolleranza del datore di lavoro comporta la sua colpevolezza

La Cassazione penale ha confermato la condanna di un datore di lavoro per un infortunio avvenuto durante lo svolgimento di attività non formalmente previste, ma di fatto tollerate, estranee alla mansione specifica per la quale il lavoratore era stato assunto e formato.

Il caso riguarda l’infortunio mortale di un autista durante lo svolgimento di operazioni di manutenzione straordinaria dell’automezzo utilizzato, attività estranea alle mansioni previste ma, di fatto, abitualmente svolta dal lavoratore. La Corte d’appello aveva ritenuto il datore di lavoro responsabile di omicidio colposo in quanto, anche se l’attività non rientrava nelle mansioni proprie del lavoratore, egli aveva tollerato lo svolgimento abituale da parte di quest’ultimo di tali compiti, inoltre l’automezzo non  era dotato dei necessari dispositivi di sicurezza.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, affermando, fra l’altro, che il giorno dell’incidente il lavoratore era stato destinato a diversa attività e che lo stesso era stato assunto e formato con le mansioni di autista, e non di meccanico, fatte salve le sole opere di riparazione rientranti nella manutenzione ordinaria

La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 45136 del 9 novembre 2023, ha rigettato il ricorso, dovendosi «[…] ritenere che l’incidente mortale si sia verificato in occasione dello svolgimento, da parte della vittima, di mansioni alle quali il lavoratore era stato già costantemente adibito all’interno dell’organizzazione datoriale; rimanendo quindi, sul punto, del tutto inidonei a intaccare il percorso argomentativo delle sentenze di merito i richiami agli esiti delle sommarie informazioni acquisite in sede di indagini difensive nella parte in cui i soggetti escussi hanno riferito che, durante la giornata in cui si è verificato il sinistro, il lavoratore avrebbe dovuto eseguire un incarico all’esterno della sede della ditta. Deve quindi escludersi che il datore di lavoro possa invocare la propria assenza di responsabilità per carenza del nesso causale quando – come nel caso di specie – l’incidente si sia verificato nell’ambito di mansioni, non formalmente attribuite, ma esercitate costantemente e di fatto dal lavoratore con la consapevolezza e la tolleranza del datore medesimo e per le quali quest’ultimo non aveva ricevuto alcuna formazione professionale specifica; essendo, in tal caso, evidentemente carente – in coerenza con i predetti principi – il dato dell’esorbitanza della condotta del lavoratore rispetto alla sfera di rischio governata dal datore. […]».

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