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Mancata formazione per l’uso di attrezzature particolari: per il datore di lavoro è un illecito non sanzionabile

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rispondendo a un quesito della Regione Friuli Venezia Giulia, si è espressa sulla sanzionabilità dell’utilizzo, da parte del datore di lavoro, di attrezzature che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, in mancanza dell’apposita formazione.

La Regione Friuli Venezia Giulia si è rivolta alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ponendo un quesito relativo all’applicazione dell’art. 71, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, il quale sancisce che qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori, allo scopo incaricati, che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati: «visto quanto previsto dall’art. 69, co. 1, lett. e) del Testo Unico, [ovvero che] anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell’art. 73 è considerato operatore e in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo […] si richiede se in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 co. 4 debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall’art. 87 – comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/08, in riferimento alla violazione di cui all’art. 71, comma 7, lettera a), del medesimo Decreto in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi».

La Commissione, rispondendo con l’Interpello n. 1/2020, ha dapprima ricordato che «il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 […] ha modificato il precitato articolo 69, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, inserendo nella definizione di “operatore” anche il datore di lavoro che precedentemente ne era escluso, ma non è intervenuto sui successivi articoli 71, comma 7, lettera a) e 87, comma 2, lettera c), del medesimo decreto. Dal combinato disposto delle predette norme si evince la previsione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, “lavoratori” che non abbiano ricevuto “una informazione, formazione ed addestramento adeguati”».

Quindi ha concluso ribadendo da un lato il divieto dell’«utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo», e dall’altro affermando, sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale, «che l’ambito di operatività del sopra citato articolo 87, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro

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