Una nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative sulle nuove possibilità di utilizzo a fini lavorativi di locali sotterranei o semisotterranei e sulle misure di gas radon da svolgersi in tali ambienti.

Come ricordato in un precedente articolo, il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la Legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha introdotto importanti semplificazioni per l’utilizzo a fini lavorativi di locali sotterranei o semisotterranei. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la sua nota n. 811/2025 del 29 gennaio 2025, ha fornito le prime indicazioni operative.
La comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, prevista dall’art. 65, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la comunicazione stessa, da redigere in carta semplice o compilando il modulo presente sul sito istituzionale INL, e da inoltrare, esclusivamente tramite PEC, al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.
La comunicazione deve essere presentata dal datore di lavoro e deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente, che non dovranno dar luogo all’emissione di agenti nocivi, e dall’asseverazione, da parte di un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale, sulla conformità dei locali oggetto di comunicazione alle norme urbanistiche, sull’agibilità dei locali, sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti e sul rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme di sicurezza riguardanti i requisiti di illuminazione, di salubrità dell’aria, dei sistemi di aerazione e del microclima.
Sotto il profilo sostanziale, la nota ricorda che dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la valutazione dei livelli di concentrazione media annua di gas radon ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 101/2020, avvalendosi di servizi di dosimetria riconosciuti di cui all’articolo 155 dello stesso Decreto, sottolineando che la possibile presenza di gas radon costituisce un fattore di rischio che il datore di lavoro ha l’obbligo di includere nel documento di valutazione dei rischi.