Secondo la Cassazione civile l’obbligo di effettuare la formazione in materia di salute e sicurezza durante l’orario di lavoro è da intendersi come riferito a qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, anche al di fuori dell’orario di lavoro ordinario concordato in sede contrattuale.
Il caso si riferisce a un lavoratore a tempo parziale che ha contestato la legittimità del suolicenziamento a causa del suo rifiuto di completare, in orario non corrispondente a quello contrattualmente concordato, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dopo una sentenza di primo grado favorevole al lavoratore, la Corte d’appello ha, viceversa, ritenuto il lavoratore comunque tenuto all’effettuazione della formazione nell’orario stabilito dalla società, qualificando tale partecipazione, ai fini della relativa remunerazione, come prestazione di lavoro straordinario.
l lavoratore ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, affermando, fra l’altro, che la sentenza avrebbe errato nell’interpretare l’art. 37, comma 12 del D.Lgs. 81/2008, in quanto la disposizione in oggetto, nel prescrivere che la formazione debba avvenire durante l’orario di lavoro, implica, in ipotesi di lavoro a tempo parziale, la necessità dell’espletamento dei corsi di formazione in orario corrispondente all’orario concordato in sede contrattuale tra le parti, non ricorrendo nel caso in questione i presupposti per il ricorso da parte del datore di lavoro a clausole di flessibilità dell’orario lavorativo o per richieste di lavoro supplementare.
La Sezione Lavoro della Cassazione civile, con sentenza n. 20259 del 14 luglio 2023, ha respinto ilricorso e confermato quindi la legittimità del licenziamento, ritenendo che «[…] Nel ricostruire la portata normativa della espressione “durante l’orario di lavoro”, ritiene la Corte che non possa prescindersi dalla definizione di orario di lavoro di cui alla l. n. 66 del 2003, art. 1, comma 2, vigente all’epoca di emanazione del d. lgs. n. 81 del 2008 e quindi evidentemente tenuta presente dal legislatore del 2008. Per la l. n. 66 del 2003, art. 1, comma 2 l’orario di lavoro è “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni“. Si tratta di una definizione che conferisce all’espressione “orario di lavoro” un significato molto ampio, comprensivo di ogni periodo in cui venga prestata attività di lavoro e quindi anche di attività prestata in orario eccedente a quello ordinario o “normale”. Tale ampiezza di formulazione è destinata, come detto, a riverberarsi sul significato normativo da attribuire all’espressione “durante l’orario di lavoro” utilizzata dal d. lgs. n. 81 del 2008, art. 37 comma 12, nel senso di farvi ricadere l’orario corrispondente a prestazioni, anche al di fuori dell’orario di lavoro “ordinario”, comunque esigibili dal datore di lavoro. […] Rispetto alle necessità di offrire al dipendente un’adeguata formazione, indispensabile a prevenire rischi per la sicurezza e la salute non solo del singolo ma della intera comunità dei lavoratori nonché dei terzi che vengano in contatto con l’ambiente di lavoro, la pretesa dell’odierno ricorrente al completamento della formazione solo nell’orario corrispondente al tempo parziale concordato costituisce espressione di un interesse che non può che essere recessivo rispetto a quelli tutelati dal legislatore del 2008. La opposta soluzione finirebbe, invero, per pregiudicare o rendere comunque eccessivamente difficoltoso, l’adempimento dell’obbligo formativo da parte del datore di lavoro;[…]. Le considerazioni che precedono orientano quindi nel senso della ragionevolezza di una lettura meno rigida di quella propugnata dal lavoratore ricorrente, della espressione di “orario di lavoro”, da intendersi quindi come comprensiva anche dell’orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, per i lavoratori a tempo pieno, e di quello concordato, per i lavoratori a tempo parziale. […]».