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Limitato risparmio, grave danno: interdetta l’attività d’impresa per mancato rispetto degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L’omessa formazione di un lavoratore infortunatosi può essere causa di sanzione amministrativa pecuniaria e di interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività d’impresa sulla base del D.Lgs. 231/2001, in quanto la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi .

Il caso riguarda la condanna di un’azienda a una sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione dell’interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività d’impresa perché ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 25-septies, comma 3 del D.Lgs. 231/2001, per non aver formato e informato un dipendente sull’utilizzo di un carrello elevatore e non aver provveduto a proteggere un comando del volante guida dello stesso carrello conformemente al manuale di uso e manutenzione, cagionando l’infortunio dello stesso lavoratore.

L’azienda ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, l’insussistenza dell’illecito amministrativo contestato, tenuto conto del fatto che la mancata formazione e informazione del dipendente sull’uso del carrello elevatore non poteva dirsi certamente sistematica, trattandosi di una trasgressione isolata, e che, comunque, le risultanze del processo non avevano accertato che si fosse omesso di formare e informare i dipendenti sull’uso del carrello allo scopo specifico di ottenere risparmi sui costi dell’impresa, perseguendo così un vantaggio per l’azienda; la carenza formativa sarebbe stata, viceversa, causata da un’erronea interpretazione della normativa di riferimento.

La IV Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 22586 del 5 giugno 2024, ha rigettato il ricorso affermando che: «ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, è sufficiente la prova dell’avvenuto conseguimento di un vantaggio ex art. 5 D.Lgs. n. 231 del 2001 da parte dell’ente, anche quando non sia possibile determinare l’effettivo interesse da esso vantato “ex ante” rispetto alla consumazione dell’illecito, purché il reato non sia stato commesso nell’esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi […]. [Va inoltre evidenziato come] la circostanza che il risparmio sulla formazione e informazione dei lavoratori nel caso [dell’azienda] fosse intenzionale si ricava chiaro dal fatto che l’omessa formazione non ha riguardato solo l’uso del carrello di cui all’imputazione, ma ogni tipo di formazione e per oltre dodici anni. Corretto appare anche il rilievo che non può rilevare che il risparmio di spesa, sicuramente giuridicamente apprezzabile, possa non essere stato ingente atteso che la responsabilità dell’ente, non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi. Ciò nel solco del consolidato dictum della giurisprudenza di questa Corte che, al fine di adeguare la nozione di interesse e vantaggio ai reati di natura colposa come quello oggetto del presente procedimento, ha chiarito che in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l’interesse dell’ente nel caso in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività […]».

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