La Cassazione penale ribadisce che il committente che abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi risponde comunque degli infortuni che dovessero verificarsi: l’eventuale responsabilità concorrente di altri soggetti non incide su quella del committente, che permane in ogni caso.
Il proprietario di un immobile è stato condannato per omicidio colposo per aver permesso a un artigiano di cui, in qualità di committente, non aveva adeguatamente verificato l’idoneità tecnico-professionale, di accedere al tetto del suo immobile per effettuare dei lavori di ristrutturazione: durante l’esecuzione degli stessi il lavoratore, a causa delle sollecitazioni provocate dal suo stesso peso, aveva sfondato una delle lastre della copertura, precipitando da un’altezza di oltre quattro metri e decedendo sul colpo.
Il committente ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, che la sentenza non avesse tenuto conto del fatto che l’immobile non fosse nella sua disponibilità, in quanto concesso in locazione a un’azienda presente con proprio personale nei luoghi in cui era avvenuto l’infortunio mortale: essa sarebbe quindi stata tenuta a vigilare e a impedire l’accesso del lavoratore, in quanto dalla normativa specifica in tema di locazione si evince la sussistenza di un obbligo di custodia a carico del conduttore, che risponde dei danni che la cosa locata (in questo caso l’immobile) abbia cagionato a terzi.
La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 2305 del 20 gennaio 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che: «[…] il committente risponde dell’infortunio occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da compiersi, specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibile, come nel caso in esame […] I richiami contenuti nel ricorso alla violazione delle disposizioni del codice civile sono eccentrici e inidonei a consentire una diversa interpretazione della vicenda. […] Deve aggiungersi come la concorrente responsabilità di altri eventuali titolari di posizioni di garanzia in relazione all’infortunio occorso al lavoratore non incidano sulla responsabilità del committente, che permane in ogni caso. In materia di reati colposi, particolarmente nel campo della prevenzione degli infortuni, vige il principio per cui, ove vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge […]».