La Cassazione penale ribadisce: la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro.
Il caso riguarda l’infortunio occorso a un lavoratore durante la pulizia di una macchina la cui zona lavoro, contenente parti mobili in movimento, era protetta da una grata di protezione apribile con un chiavistello ma priva di dispositivo di blocco automatico in grado di arrestare il movimento all’apertura della grata. I giudici di merito hanno ritenuto violato l’art. 71, comma 4, lett. a), nn. 1 e 2, del D.Lgs. 81/2008, per avere il datore di lavoro messo a disposizione del lavoratore una macchina non sicura, ritenendo non rilevante la circostanza che il macchinario avesse il marchio “CE” e che fosse regolarmente in commercio.
Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, fra l’altro, da un lato la mancata pronuncia del giudice di appello sulla particolare tenuità del fatto, e dall’altro che il compito del datore di lavoro fosse accessorio ed esecutivo rispetto a quello del costruttore, dovendo, per dettato di legge, attenersi alle istruzioni d’uso ed al manuale, scritti, appunto, dal costruttore stesso; il riferimento alla “permanenza nel tempo” dei requisiti di sicurezza richiamato dall’’art. 71, comma 4, lett. a), n. 2, del D.Lgs. 81/2008 doveva quindi riferirsi solo al mantenimento e/o alla conservazione di quei requisiti che in precedenza erano effettivamente esistenti e segnalati dal costruttore.
La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 41147 del 12 novembre 2021, ha accolto il motivo relativo alla particolare tenuità del fatto ma ha rigettato quello in materia di non responsabilità del datore di lavoro per rischi non segnalati dal produttore, affermando che: «[…] “Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità” […]; nello stesso senso, […] “In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza».