L’obbligo di formazione non si esaurisce nel passaggio formale di conoscenze teoriche e pratiche al dipendente: il datore di lavoro deve verificare anche che esse siano divenute patrimonio acquisito in concreto. Così afferma la Cassazione Penale in una sentenza su un caso di infortunio di un lavoratore inesperto.
Il caso riguarda la condanna di un datore di lavoro per lesioni personali colpose e per violazione degli obblighi formativi previsti dal Dlgs 81/08 a seguito di un infortunio ai danni un lavoratore inesperto che, mentre operava su una pressa di stampaggio a caldo di pezzi metallici, aveva compiuto una manovra errata inserendo una mano nell’area di lavoro.
Contro la condanna per violazione degli obblighi formativi il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione, eccependo che il ciclo produttivo prevedeva espressamente che l’operatore non inserisse gli arti nell’area di lavoro e che il lavoratore aveva omesso di utilizzare i dispositivi di sicurezza forniti. Inoltre veniva sottolineato il fatto che il lavoratore era stato sottoposto ad un iter formativo teorico e pratico, con affiancamento da parte di personale esperto ed era stato addetto a cicli di lavoro ridotti al fine di consentirne il graduale inserimento al lavoro. Sotto altro profilo, il datore di lavoro evidenziava la difficoltà di comprendere quale fosse il grado di formazione richiesto per impedire la condotta tenuta dal lavoratore o, comunque, per scongiurare la situazione di pericolo insita nell’operare con le mani nell’area di lavoro di una pressa, ciò anche a ritenere che la formazione sul funzionamento del macchinario fosse durata solo poche ore.
La Cassazione Penale, Sezione IV, con Sentenza n. 54803 del 7 dicembre 2018, ha respinto il ricorso, evidenziando che “l’obbligo di formazione non si esaurisce nel passaggio di conoscenze teoriche e pratiche al dipendente, dovendo il soggetto obbligato verificare anche che esse siano divenute patrimonio acquisito in concreto, ciò che solo una effettiva prova pratica, sotto la supervisione di un tutor può garantire, rilevando che, nel caso di specie, la completa estraneità del lavoratore a quella specifica attività era constatabile da chiunque e spiegava ampiamente il comportamento scorretto tenuto dal predetto”.
Inoltre, come più volte già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’Infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi. […] Tale obbligo, peraltro, non è escluso, né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro”.