News

La Cassazione penale torna a esprimersi sull’obbligo di sorveglianza sanitaria

Solo la prestazione meramente occasionale esonera il datore di lavoro dall’obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria.

Il caso riguarda la condanna di un datore di lavoro per avere omesso di inviare due suoi dipendenti alla visita medica prevista per l’idoneità alle mansioni assegnate.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, che non fosse stato dimostrato che: a) i dipendenti corressero rischi tali da far attivare il dovere di sottoporli preventivamente a visita medica; b) la durata del rapporto di lavoro tra i due dipendenti e l’imputato si fosse protratta per un periodo di tempo tale da far sorgere l’obbligo, a carico di quest’ultimo, di predisporre programmi di sorveglianza sanitaria.

La Terza Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 32153 del 27 agosto 2024, ha rigettato il ricorso affermando che: «[…] le censure deducono, in modo meramente assertivo, l’assenza di specifici rischi e la mancata indicazione di una durata del rapporto di lavoro tali da attualizzare l’obbligo di visita medica. Ciò posto, da un lato, la sentenza impugnata rappresenta che i due operai individuati sul cantiere e non inviati a visita medica risultavano avviati al lavoro il 5 febbraio 2018, ossia due giorni prima del controllo, ma erano sprovvisti di qualunque documentazione idonea ad attestare la loro regolare presenza sul cantiere, nonché di qualunque forma previdenziale ed assicurativa. Dall’altro, le censure non allegano, né documentano, che, nella specie, si sia trattato di prestazione meramente occasionale, unica ipotesi in relazione alla quale si è esclusa la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81 del 2008».

A proposito dell’occasionalità della prestazione che giustifica il mancato invio a visita medica, si ricorda quanto la medesima Sezione della Cassazione penale ebbe ad affermare nella sentenza n. 30923 del 6 novembre 2020: «[…] la disposizione che […] prevede […] che il datore di lavoro provveda ad “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria”, deve essere intesa nel senso che il predetto obbligo sia riferito solo all’ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia caratterizzato da una certa durata nel tempo, posto che diversamente, ove la stessa si riferisse anche a prestazioni occasionali destinate ad esaurirsi uno actu, non avrebbe alcun senso il richiamo alle “scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria”, le quali logicamente implicano una certa ampiezza del tempo in cui la prestazione lavorativa è svolta».

Iscriviti alla newsletter di CDI

Tieniti informato su prevenzione, analisi e cura. Ricevi tutti gli aggiornamenti di CDI via mail, iscriviti alla newsletter.

Ti abbiamo inviato una mail per convalidare la registrazione.

Controlla la tua casella di posta.

Si è verificato un errore durante la registrazione alla newsletter, si prega di riprovare.

Accessibilità