Secondo la Cassazione Civile l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro non è necessariamente correlato all’adozione di misure di sicurezza imposte dalle leggi e dai regolamenti: l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare anche le misure di sicurezza cosiddette “innominate”, suggerite da conoscenze sperimentali e tecniche, da standard di sicurezza normalmente osservati o da altre fonti analoghe.
Una richiesta di risarcimento del danno biologico differenziale, derivante da un infortunio sul lavoro di un operaio che si era provocato lo schiacciamento del dito di una mano mentre era intento a posizionare un tubo, ha fornito alla Cassazione Civile l’occasione per ribadire l’obbligo di adozione delle misure di sicurezza cosiddette “innominate”, basate sull’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c..
Contro tale condanna aveva presentato ricorso per cassazione la società per cui lavorava l’operaio infortunato, sostenendo, fra l’altro, che la sentenza non avesse tenuto conto del fatto che l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro va necessariamente correlato ad una fonte legislativa, e non prescrive l’obbligo di rispettare ogni cautela immaginabile volta ad evitare il danno, quale – nel caso di specie – la presenza di una terza persona preposta a vigilare le operazioni, a fronte dell’accertata predisposizione del Piano di Sicurezza dell’opera, della fornitura della dotazione necessaria, dell’adempimento della formazione per i dipendenti.
La Sezione Lavoro della Cassazione Civile, con sentenza n. 15562 del 10 giugno 2019, ha però confermato l’obbligo di corrispondere all’operaio infortunato il danno biologico differenziale, poiché “[…] l’osservanza del generico obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro l’adozione delle correlative misure di sicurezza cd. «innominate», sicché incombe sullo stesso, ai fini della prova liberatoria correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle suindicate misure, l’onere di far risultare l’adozione di comportamenti specifici che, pur non dettati dalla legge o altra fonte equiparata, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli «standards» di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe. Il datore di lavoro è totalmente esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo «tipico» ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell’evento: così integrando il cd. «rischio elettivo», ossia una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata. La sentenza impugnata si è conformata a tali principi avendo escluso la ricorrenza di un rischio elettivo ed accertato la violazione di misure di sicurezza cd. «innominate», tali da garantire una attenta sorveglianza dei movimenti dei lavoratori”.