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Istituito il nuovo “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto semplificazioni, che prevede l’abolizione del SISTRI e l’istituzione del nuovo “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019 la Legge 11 febbraio 2019 n. 12, recante la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, cosiddetto “decreto semplificazioni”, che, oltre a confermare l’abolizione del SISTRI, ha istituito il nuovo “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

Al Registro”, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono tenuti ad iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprio decreto, dovrà definire le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi.

Fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/06, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/10, anche in forma digitale secondo le modalità di cui all’articolo 194-bis del D.Lgs. 152/06.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’articolo 258 del D.Lgs. 152/06, relative alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/10.

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