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Infortunio mortale, assolto il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: non spetta a lui vigilare sulle modalitè di lavoro

La Cassazione Penale assolve un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, precedentemente condannato in appello per omicidio colposo, e ribadisce che il RSPP non è destinatario di poteri decisionali, né operativi, né di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle modalità di lavoro.

Il caso riguarda la condanna, per omicidio colposo, di un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, cui era stata addebitata l’omessa individuazione e valutazione dei rischi di un’operazione di manutenzione comportante lo sfilamento di una grossa tubazione, ribaltatasi durante la manovra e caduta a terra schiacciando un operaio.

Il condannato ha proposto ricorso per Cassazione obiettando, fra l’altro, che la condanna fosse fondata sull’inammissibile e illogico assunto che, se le modalità di esecuzione dell’attività manutentiva furono inidonee e l’infortunio avvenne, allora la valutazione dei rischi da parte del RSPP fu negligente, ponendo, di fatto, a carico del RSPP condotte omissive (omessa vigilanza, omessa fornitura di attrezzature, omessa pianificazione dell’intervento, omessa valutazione del rischio interferenziale) proprie di altre figure prevenzionistiche e deducendone aprioristicamente la negligenza del processo di valutazione dei rischi.

La Quarta Sezione della Cassazione Penale, con la sentenza n. 49761, depositata il 9 dicembre 2019, ha ritenuto fondate le ragioni del RSPP e ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, osservando che “il RSPP non è destinatario di poteri decisionali, né operativi, né di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle modalità di lavoro […]. Il RSPP risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate. Nel caso, invece, la motivazione della sentenza impugnata sembra confondere il piano intellettivo/valutativo (proprio del RSPP) da quello decisionale/operativo (proprio di altri garanti, principalmente il datore di lavoro). Si parla di evento determinato da scelte esecutive sbagliate, ma tali scelte non spettano al RSPP, il quale non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni”.

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