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Quando l’infortunio del cliente è assimilato all’infortunio del lavoratore

La Cassazione Penale ha confermato la condanna dell’esercente di un locale pubblico per un infortunio occorso a un cliente: il capo d’accusa era “lesioni personali colpose con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

Il caso riguarda la condanna del legale rappresentante di una società che aveva in gestione un esercizio pubblico, per lesioni personali colpose, con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (inosservanza dell’art. 64, comma 1, lett. a), punto 1.3.1.3. dell’All. IV al D. Lgs. 81/2008), per aver omesso di provvedere a far eseguire, dal personale addetto, la pulizia e l’asciugatura della pavimentazione bagnata del locale, causando a un avventore, scivolato sul pavimento bagnato del locale, fratture e contusioni.

Il condannato ha proposto riscorso per Cassazione obiettando, fra l’altro, che l’infortunato non era dipendente della società, ma solo un avventore del locale e che, quindi, doveva essere esclusa l’applicabilità della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La Quarta Sezione della Cassazione Penale, con la sentenza n. 44142, depositata il 30 ottobre 2019, ha però dichiarato inammissibile il ricorso e confermato la condanna, osservando che “in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa, di talché ove in tali luoghi si verifichino eventuali fatti lesivi a danno del terzo, è configurabile l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, […] sempre che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi […] e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’Infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità […]”.

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