La Cassazione Penale ha affermato la responsabilità penale di un RSPP in caso di infortunio causato da insufficiente formazione, trattandosi di una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare e dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione da parte del datore di lavoro delle necessarie iniziative formative.
Un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è stato ritenuto responsabile dell’omicidio colposo di un operaio morto a seguito di un cedimento franoso durante i lavori di scavo per la posa di tubazioni sotterranee. La colpa del RSPP era consistita, secondo i giudici di merito, nel non aver formato adeguatamente i dipendenti, limitando ad 8 ore (di cui 4 ore per rischi generici) i corsi, senza alcuna preparazione rispetto al rischio di eventuale seppellimento legato alle attività di scavo.
Il condannato ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo, fra l’altro, di non poter essere ritenuto responsabile della morte dell’operaio poiché, in qualità di RSPP collaboratore esterno, privo di qualsiasi potere di spesa, non era tenuto a effettuare la formazione né a rispondere di un’eventuale formazione inadeguata
La Cassazione Penale, Sez. 4, con sentenza n. 30489 del 11 luglio 2019 ha però rigettato questo motivo di ricorso alla luce dell’art. 33, lett. d) ed f), del D.Lgs. 81/2008, “ai sensi del quale il R.S.P.P. provvede a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori e a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 su rischi connessi all’attività lavorative e sulle misure e attività di protezione e prevenzione adottate. Va, difatti, ribadito che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione […]. A ciò si aggiunga che la sussistenza di altri soggetti titolari di potere di formazione non esonera il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi la sicurezza, il quale, comunque, ha poteri di ausilio ed affianca, senza sostituire, il datore di lavoro […] e, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri […]“.