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Il lavoratore esperto deve garantire la sicurezza dei più giovani

Il lavoratore più anziano e più esperto che non interviene per rimuovere le possibili cause di pericolo risponde dell’infortunio del collega, anche se l’azione imprudente era stata concordata tra i due: così ha deciso la Cassazione Penale.

Un operaio manutentore è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali, aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche, nei confronti di un suo collega, infortunatosi durante i lavori di rimozione del motore di una macchina; i due, concordemente, avevano deciso di non seguire le dettagliate istruzioni fornite loro dal superiore in quanto ritenute troppo faticose, preferendo invece una diversa metodica di rimozione, meno gravosa ma più rischiosa.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che, nella sua qualità di semplice operaio, non era gravato da alcun obbligo di natura antinfortunistica, non rivestendo la qualifica di datore di lavoro né quella di altra figura equiparabile, e inoltre sottolineando che la scelta delle modalità operative rivelatesi errate era stata concordata e condivisa con il suo collega di lavoro.

La Cassazione Penale, Sezione IV, con Sentenza n. 49885 del 2 novembre 2018, ha rigettato il ricorso sulla base di quanto disposto dall’art. 20 del Dlgs 81/08, che recita “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”; quindi, afferma la Sentenza, “in materia di infortuni sul lavoro, il lavoratore, in base al citato disposto normativo, è garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri colleghi di lavoro o di altre persone presenti, quando si trova nella condizione di intervenire per rimuovere le possibili cause di pericolo, in ragione della maggiore esperienza lavorativa. [Nello specifico è stato accertato che l’imputato], quale operaio addetto alla manutenzione, avesse un’anzianità ed una formazione tali da potere apprezzare e cogliere il pericolo creato dalla procedura seguita per calare il macchinario al piano sottostante, in violazione delle disposizioni appena ricevute dal superiore e del disposto normativo dell’art. 20”.

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