La Cassazione civile conferma la condanna di una società che, pur avendo vietato una prassi di movimentazione dei carichi rischiosa, e pur avendo istituito un sistema di controllo e vigilanza sul rispetto di tale disposizione, non è riuscita a evitare che, in un momento di temporanea assenza del capo reparto, il lavoratore la violasse, infortunandosi. Ora la società dovrà pagare il danno biologico differenziale al lavoratore.
Il caso riguarda la condanna di una società al risarcimento del danno biologico differenziale, conseguente a infortunio sul lavoro, derivato dalla movimentazione di pezzi pesanti di ceramica effettuata in contrasto con le disposizioni aziendali, che prevedevano che tale operazione fosse svolta da almeno due persone. La Corte d’Appello, applicando la regola di giudizio dettata dall’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, ha ritenuto sussistente la culpa in vigilando da parte dell’impresa per non aver sorvegliato che lo spostamento del pezzo fosse effettuato in coppia.
La società ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, fra l’altro, che il datore di lavoro aveva dato disposizione che i pezzi più pesanti fossero movimentati da due operai e che una tale direttiva veniva generalmente rispettata, poiché i capi reparto erano preposti a vigilare sul rispetto della disposizione: doveva, quindi, ritenersi comportamento abnorme la condotta di un dipendente che aveva violato le direttive aziendali nel momento in cui non era sotto vigilanza.
La Sesta Sezione della Cassazione civile, con sentenza n. 11227 del 6 aprile 2022, ha però rigettato il ricorso affermando che: «la Corte territoriale, pur dando atto della sussistenza di una direttiva datoriale che prescriveva che la movimentazione dei pezzi di ceramica superiori a 25 kg fosse effettuata da una coppia di operai (e non da uno solo), ha accertato […] la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 cod.civ., in quanto “non impediva fattivamente (ad esempio, sanzionando le violazioni) la movimentazione da soli dei carichi, prassi che di fatto era solita avvenire anche solo nei momenti di temporanea assenza dei Capi reparto”; […] l’accertato comportamento del datore di lavoro, di omessa adozione delle idonee misure protettive e di insufficiente controllo e vigilanza (rilevante in via esclusiva anche esso solo) che di tali misure fosse fatto effettivamente uso da parte del dipendente, costituisce inadempimento agli obblighi protettivi tale da esaurire il nesso eziologico dell’infortunio occorso al lavoratore, così da radicarne in via esclusiva la responsabilità […]».