Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha pubblicato i primi chiarimenti sui criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, contenuti nel decreto interministeriale del 3 settembre 2021, c.d. “Decreto Minicodice”.
La Circolare n. 16700 dell’8 novembre 2021 del Dipartimento dei Vigili del fuoco fornisce i primi chiarimenti sul decreto interministeriale del 3 settembre 2021, detto anche “Decreto Minicodice”, relativo ai criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D.Lgs. 81/2008.
Il Decreto Minicodice entrerà in vigore il 29 ottobre 2022, abrogando il D.M. 10 marzo 1998, e si applicherà a tutti i luoghi di lavoro, tranne i cantieri.
Esso riporta nell’allegato tecnico i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, ovvero quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e in possesso di tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- affollamento complessivo < 100 occupanti;
- superficie lorda complessiva < 1000 m²;
- piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- materiali combustibili in quantità significative;
- non detenzione né trattamento di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- non effettuazione di lavorazioni pericolose ai fini antincendio.
Al fine di graduare la valutazione del rischio d’incendio, cioè l’analisi dello specifico luogo di lavoro per l’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, nell’allegato sono elencati gli elementi minimi che la valutazione del rischio d’incendio deve comprendere, cioè:
- individuazione dei pericoli d’incendio;
- descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
- individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti.
Le misure da adottare per l’attuazione della strategia antincendio sono in numero inferiore a quelle previste dal Codice di prevenzione incendi e non sono legate ai livelli di prestazione, ma ad indicazioni adeguate al predefinito rischio di incendio basso:
- compartimentazione
- esodo
- gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)
- controllo dell’incendio
- rivelazione e allarme
- controllo di fumi e calore
- operatività antincendio
- sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Clicca qui per consultare la circolare DCPREV n. 16700 del 8 novembre 2021