La Commissione per gli interpelli, costituita presso la Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro, ha risposto a un quesito sul numero di ore di formazione necessario per ottemperare a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 in materia di Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
L’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Sardegna ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della specifica Commissione, istituita presso la Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro, sull’obbligo di frequenza dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ai corsi di formazione loro dedicati:devono frequentare il 100% delle ore minime, pari a 32 per la formazione iniziale, senza che sia ammessa la possibilità di alcuna assenza, oppure, per similitudine con i corsi di formazione frequentati da altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza per un numero di ore pari al 10% della durata minima del corso?
La Commissione per gli interpelli ha ricordato, fra l’altro, quanto disposto dall’articolo 37, comma 11, del D.Lgs. 81/2008: «Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: […] La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori».
Sulla base della disamina svolta, la Commissione ha quindi ritenuto che «l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale».