La Cassazione Penale ha stabilito che le regole cautelari sugli impianti elettrici, disposte dal D.Lgs 81/2008, si applicano solo ai luoghi ubicati all’interno dell’azienda e ai luoghi di pertinenza della stessa accessibili al lavoratore nell’ambito de! proprio lavoro, e non alle aree sottostanti o prospicienti una qualsiasi parte della linea elettrica nazionale.
Il caso riguarda la folgorazione di un vigile del fuoco venuto a contatto, accidentalmente, con un cavo scoperto di una linea elettrica in scadente stato di manutenzione, infortunio per il quale erano stati condannati in primo grado, con l’aggravante della violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, i dirigenti Enel, responsabili della manutenzione della linea elettrica di distribuzione coinvolta. In appello, però, l’aggravante della violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro non era stata confermata e, quindi, per ragioni processuali derivanti dalla mancata proposizione della querela di parte, la condanna non veniva confermata.
Contro tale conclusione l’infortunato ha proposto ricorso per Cassazione obiettando, fra l’altro, che gli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni e l’igiene sul lavoro riguardano non solo l’attività posta in essere dal dipendente ma, anche, quella realizzata da un soggetto estraneo all’organizzazione aziendale che si trovi a prestare un’attività lavorativa in quel contesto. Tali devono considerarsi le zone interessate dai cavi e le centrali elettriche in cui va configurata la posizione di garanzia dell’Enel.
La Quarta Sezione della Cassazione Penale, con sentenza n. 51142 del 19 dicembre 2019, ha rigettato il ricorso, affermando che “È pur vero che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell’impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all’ambito imprenditoriale […]. [Tuttavia] talune regole prevenzionistiche sono dettate a tutela di qualsiasi soggetto che venga a contatto con la fonte di pericolo sulla quale il datore di lavoro ha poteri di gestione; altre sono poste a beneficio precipuo del lavoratore, inteso in senso formale e sostanziale. […] Nel caso di specie, l’analisi delle precauzioni inosservate dai responsabili Enel, di cui al citato art. 64 lett. c Dlgs n.81 del 2008, inserito nel titolo II, dedicato ai luoghi di lavoro, evidenzia che la regola cautelare riguarda gli impianti, nell’ambito dei quali può dirsi ricompresa la linea elettrica e i relativi dispositivi, e prevede che devono essere sottoposti a regolare manutenzione tecnica e che vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori: si tratta di regole che impongono misure soggettive, che valgono ad eliminare i rischi derivanti dalle condizioni di pericolo per i lavoratori. Ciò è avvalorato anche dalla lettura sistematica dell’art. 62 Dlgs citato che definisce i luoghi di lavoro, unicamente i fini della applicazione del titolo II, nei luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito de! proprio lavoro. Il rischio che si vuole fronteggiare non è quindi anche quello cui è esposto l’estraneo: si tratta di una misura precauzionale che si indirizza unicamente alla salute dei lavoratori, non invece a quanti possono trovarsi a percorrere le aree sottostanti o prospicienti una qualsiasi parte della linea elettrica nazionale”.