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Falsi certificati di idoneità alla mansione: condannato il datore di lavoro

La Cassazione penale ribadisce la natura giuridica dei certificati di idoneità alla mansione redatti dal medico competente: si tratta, a tutti gli effetti, di atti pubblici, e la loro falsificazione comporta conseguenze penali.

Il caso riguarda una visita ispettiva di un tecnico A.S.L. effettuata a seguito di un incidente sul lavoro, durante la quale il titolare di un’impresa edile esibì sei fotocopie, allegate al Piano Operativo di Sicurezza, riproducenti altrettanti certificati di idoneità alla mansione apparentemente redatti dal medico competente ma che, come poi appurato, risultavano inesistenti in originale.
A seguito della condanna ex art. 476 e 482 c.p. per il reato di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, il titolare dell’azienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, fra l’altro, che non essendo obbligatorio allegare i certificati di giudizio di idoneità alla mansione al Piano Operativo di Sicurezza, la produzione di tali falsi sarebbe stata penalmente irrilevante
La Quinta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 25271 dell’1 luglio 2021, ha però respinto il ricorso, affermando che: «[…] non vi è dubbio che, potendo, i documenti contenenti il giudizio di idoneità alla mansione, redatto obbligatoriamente in forma scritta ai sensi dell’art. 41, comma 6-bis, T.U.S.L., entrare a pieno titolo all’interno di un procedimento amministrativo definito dal citato d.lgs. 81/08, quale il ricorso avverso il giudizio di idoneità di cui all’art.41, c. 9, del medesimo testo unico, essi vanno considerati sin dalla loro formazione come documenti di fede pubblica. […] Ed invero, secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, rientrano nella nozione di atto pubblico rilevante ai fini dell’integrazione dei reati in materia di falsità in atti, anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale – conforme o meno allo schema tipico – ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi […]. Pertanto la falsa formazione mediante fotocopie degli atti di cui si discute, integra il delitto di falsità materiale in atti pubblici […], posto che gli atti esibiti da quest’ultimo al tecnico della A.S.L. avevano l’apparenza dell’originale di un atto pubblico, in realtà inesistente […], indipendentemente da quale fosse la finalità concreta perseguita dall’imputato nel mostrarli al pubblico ufficiale».

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